Nell’immaginario collettivo la parola “cantiere edile” indica un luogo in cui si sta costruendo un edificio. Dobbiamo però specificare che in questa definizione rientrano anche altre tipologie di lavorazioni. Ogni tipo di cantiere edile è in ogni caso soggetto a specifici obblighi al momento della sua apertura.
In questo articolo approfondiremo un aspetto particolare del cantiere edile: quali sono gli adempimenti obbligatori per l’impresa.
Il cantiere e la sua apertura
Un cantiere è un’area di lavoro temporanea nella quale viene svolta la costruzione di un fabbricato o un’opera di ingegneria civile, come un ponte o una diga.
È importante sottolineare che un cantiere non risulta tale solo se vengono effettuati lavori di costruzione; rientrano infatti nella fattispecie dei cantieri anche i lavori di manutenzione, riparazione o demolizione, opere di risanamento e ristrutturazione, scavi oppure montaggio e smontaggio di strutture prefabbricate.
Per poter aprire un cantiere è necessario rispettare una serie di adempimenti che consistono in autorizzazioni e comunicazioni. La documentazione predisposta deve essere poi conservata in sede o all’interno del cantiere stesso.
L’apertura di un cantiere è quindi subordinata alla comunicazione all’ufficio IVA, all’INAIL e ad alcuni adempimenti fiscali. L’ art. 35 del DPR 633/1972 indica che l’apertura del cantiere deve essere indicata in via telematica dall’impresa entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate, così come le eventuali variazioni.
Comunicazione all’ufficio IVA
L’apertura dei nuovi cantieri deve essere comunicata anche all’ufficio IVA, per effetto della circolare n° 98 del 17/05/2000 che di riferisce alle “Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie e varie”.
In questo caso devono essere specificati gli elementi di natura sostanziale del cantiere: la durata e la consistenza, ovvero la durata dei lavori superiori ai tre mesi. Inoltre deve essere noto il luogo in cui verrà svolta l’attività connessa al cantiere.
Comunicazione all’INAIL
L’apertura di ogni tipo di cantiere, a prescindere dalla durata dei lavori o dalle dimensioni del cantiere stesso, deve essere comunicata all’INAIL. Fanno eccezione i cantieri che prevedono meno di cinque persone impiegate oppure di durata inferiore a 15 giorni.
La presentazione dell’apertura di un cantiere temporaneo deve essere effettuata telematicamente tramite la Denuncia Nuovo Lavoro Temporaneo (DNLTEMP) entro 30 giorni dall’inizio dei lavori.
Vi è una casistica particolare, che è comunque bene approfondire, che riguarda la dichiarazione al Registro delle Imprese dell’apertura di cantieri per lavori edili e noleggio attrezzature edili, stradali o idraulici che comprendano un ufficio vendite e/o un ufficio amministrativo. Come sopra sono esenti dalla comunicazione i cantieri i cui lavori hanno durata inferiore a 15 giorni oppure impiegano meno di cinque persone.
Gli adempimenti fiscali per il cantiere edile
Detto delle dichiarazioni di apertura del cantiere vi sono degli adempimenti fiscali che l’impresa deve effettuare. I DPR n. 633/72 e n. 444/1997 obbligano infatti a presentare la documentazione relativa all’acquisto di carburante per i mezzi d’opera di cantiere, ovvero quelle che non possono circolare su strada.
Tra gli adempimenti fiscali rientrano anche la tassa di occupazione del suolo pubblico, le imposte sulla pubblicità e la tassazione dell’energia elettrica.
Per i cantieri che hanno durata superiore all’anno, le cosiddette occupazioni permanenti, i soggetti devono presentare l’apposita denuncia e versare la tassa al comune in cui si stanno svolgendo i lavori del cantiere entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione.
La gestione delle occupazioni temporanee, inferiori all’anno, è più snella e richiede il solo pagamento della tassa da effettuare entro il termine previsto dalla stessa occupazione.
Riguardo la pubblicità, è necessario pagare una tassa comunale per tutte le insegne di esercizio che hanno superficie superiore ai 5 metri quadrati, mentre quelle di misure inferiori sono esenti.
Infine è richiesto il pagamento del cosiddetto “canone di abbonamento”, come descritto dall’ art. 55, comma 5, D.Lgs. n.504/1995, per l’utilizzo dell’energia elettrica. Come abbiamo avuto modo di vedere in qualche articolo precedente in molti cantieri vengono utilizzati gruppi elettrogeni mobili. In questo caso è l’Ufficio delle Dogane a calcolare l’ammontare delle imposte in base alle caratteristiche del generatore stesso.
Le nostre conclusioni
L’apertura di un cantiere edile comporta una serie di adempimenti che l’impresa è tenuta ad assolvere. Prima di tutto la dichiarazione di apertura all’Agenzia delle Entrate, all’ufficio IVA e all’INAIL. Poi vengono gli adempimenti fiscali relativi all’acquisto di carburante, all’utilizzo del suolo pubblico e della corrente elettrica.
Prima ancora di iniziare i lavori è quindi necessario che l’impresa adempia a tutti gli obblighi prescritti dalla legge.